Statuto

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione culturale, umana e di solidarietà, denominata “Scuola – Cultura – Società’: Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio ”, di seguito, per brevità, detta Associazione, regolata a norma del Libro I Titolo II Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art, 2 – Logo

Il logo dell’Associazione: due cerchi concentrici. Il cerchio interno su campo azzurro con sovraimpressa, in forma fotografica, la statua del “Nettuno” del Montorsoli. Il cerchio esterno su campo giallo con scritto, in forma circolare, “Scuola – Cultura – Società – ADSeT – Messina”.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Messina, Viale Giostra, 2, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”, nei locali gentilmente concessi dagli organi collegiali di detto Istituto. La sede potrà essere trasferita in qualunque momento con semplice delibera di assemblea. La variazione della sede nell’ambito del comune non rappresenta modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Scopo e finalità dell’Associazione

L’Associazione, basata su principi di democraticità e liberalità, non ha scopo di lucro, confessionale o partitico, neanche in forma indiretta ed opera esclusivamente per fini di aggregazione tra i propri soci e di solidarietà sociale.

Intende proporsi come luogo di incontro, aggregazione e discussione per i soci.

E’ apartitica ed apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere e realizzare progetti ed attività culturali, educative e/o ricreative e/o di aggregazione nei confronti dei propri soci.

Ha lo scopo di promuovere attività culturali e sociali nei confronti di altri Enti, Associazioni, Aggregazioni e/o persone in situazione di bisogno e/o di disagio sociale.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che ispirano l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire i propri scopi, l’Associazione, in particolare, propone:

Promozione sociale, umana, culturale, ricreativa, turistica, sportiva mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per valorizzare il tempo libero e per la crescita umana e culturale della collettività;

Intrattenimenti, video – proiezioni, manifestazioni, eventi, conviviali, spettacoli di qualsiasi genere, viaggi a scopo culturale e ricreativo;

Organizzazione, promozione e gestione, direttamente od indirettamente, di convegni, dibattiti, seminari, tavole rotonde, mostre, viaggi nel campo educativo-culturale, ricreativo, turistico, supporto ad attività formative, sportive, musicali, teatrali, cinematografiche, fotografiche; e culturali in genere;

Organizzazione di attività e manifestazioni a fini umanitari e di solidarietà sociale.

Art. 5 – Modalità di perseguimento degli scopi associativi

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà:

Gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;

Dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, accessori, mobili od immobili utili o necessari;

Stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all’estero;

Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;

Avvalersi prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi eventi e/o manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell’Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma libera e gratuita da persone non associate, o in maniera retribuita per i compensi legittimi;

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare appositi rapporti associativi o attività;

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente;

L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi istitutivi e di solidarietà;

L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale;

L’Associazione potrà, inoltre, mediante specifiche deliberazioni:

  • Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • Esercitare, in via meramente marginale, e senza scopo di lucro, attività per eventuale autofinanziamento;
  • Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell’assemblea.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione saranno costituite da:

Quote sociali annue versate dai soci nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Assemblea dei soci;

Contributi straordinari degli associati;

Eredità, donazioni, legati e lasciti;

Contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell’ambito dei fini statutari, di fondazioni pubbliche e/o private, di strutture private di ogni ordine e forma;

Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile. Gli associati non possono richiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto le risorse saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

I fondi sono depositati presso un Istituto di credito abilitato come stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria dovrà essere disposta con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o, in caso di impedimento, del vice presidente delegato e del Tesoriere.

Art. 8 – Soci

Possono far parte dell’Associazione:

I Dirigenti Scolastici, i Docenti, i funzionari amministrativi e quanti altri operano o hanno operato nell’ambito della Pubblica Istruzione in Scuole o Istituti della città o della provincia di Messina o in altre città del territorio nazionale o in organismi collaterali quali Uffici Scolastici Provinciali, Regionali o Ministeriali, Università e/o uffici della pubblica amministrazione;

Quanti altri, pur operando in ambiti e/o settori diversi dall’Istruzione, persone fisiche, associazione ed enti (per mezzo dei loro legali rappresentanti) siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
  • Accettare lo Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
  • Prestare la propria opera per sostenere le attività dell’Associazione.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Associazione nel quale verranno richiesti:

– Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e quant’altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;

– Dichiarazione di accettazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento ed impegno ad attenervisi.

E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, senza obbligo di motivazione, sull’ammissione dei soci entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La valutazione della stessa è subordinata alla presentazione del richiedente da parte di due soci regolarmente iscritti ed in regola sotto l’aspetto amministrativo.

I soci possono essere:

a) Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori hanno diritto al voto nei momenti deliberativi e godono dell’elettorato attivo e passivo.

b) Soci Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, a seguito di regolare domanda, approvata dal Consiglio Direttivo, prestando un’attività gratuita e volontaria. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto al voto nei momenti deliberativi e godono dell’elettorato attivo e passivo.

c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti morali che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte per espresso divieto normativo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare “Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. Non è previsto, per tale tipologia di soci, il pagamento di alcuna quota associativa. I soci onorari hanno diritto al voto nei momenti deliberativi e godono dell’elettorato attivo e passivo.

d) Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento di denaro o beni in natura: persone fisiche, professionisti, imprese o enti che vorranno promuovere i propri servizi agli associati e stipuleranno un’apposita convenzione con l’Associazione. E’ lasciata al singolo socio sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo. I soci sostenitori hanno diritto al voto nei momenti deliberativi e godono dell’elettorato attivo e passivo.

E’ esclusa, per tutte le tipologie di associati, la partecipazione temporanea alla vita associativa e tutti i soci, maggiori di età, hanno diritto al voto nei momenti deliberativi   per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo Articolo 10.

Il socio è tenuto a:

Corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione e/o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

All’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, nel rispetto dei limiti e delle norme dettate dall’ente ospitante, di servirsi delle strutture dell’Associazione negli orari e nelle modalità stabilite, di partecipare alle attività culturali, ricreative, formative ed alle manifestazione promosse dall’Associazione ed hanno diritto di proporre l’iscrizione di nuovi soci;

I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione in qualità di Socio Fondatore, Ordinario, Onorario, Sostenitore, in regola con il versamento delle quote associative, comporta il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. Si perde, altresì, la qualifica di socio per morosità protratta oltre 12 mesi.

La morosità verrà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti del versamento della quota associativa annuale. I soci oggetto del provvedimento della perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all’Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione della quota associativa versata e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci

Organo sovrano del Gruppo è l’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita nelle forme e modalità previste dal successivo Art. 15.

Il Presidente dell’Assemblea è eletto di volta in volta dall’Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea dei Soci:

a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) approva le relazioni e i rendiconti annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo;

e) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti;

f) le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali;

g) Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante; 

h) l’Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria entro 31 marzo di ogni anno, successivo al termine dell’anno sociale, per l’approvazione del rendiconto annuale.  La convocazione è effettuata con le modalità di cui al successivo Art. 14;

i) In seduta straordinaria l’Assemblea viene convocata dal Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio del Revisori del Conti, o di almeno 1/3 dei Soci.

L’Assemblea ordinaria delibera:

sull’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo dell’Associazione;

sulla nomina del Consiglio Direttivo;

sulla nomina del collegio dei revisori dei conti;

sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro demandato per Legge o per Statuto, nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

sull’eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera:

sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13 – Convocazione Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

L’assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché entro i limiti geografici della città di Messina e della sua provincia.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o, sempre dallo stesso Presidente, su motivata richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su motivata richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della convocazione, – spedito con posta ordinaria a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data fissata dell’Assemblea o a mezzo informatico: via mail o pubblicazione sull’eventuale sito Web dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o, sempre dallo stesso Presidente, su motivata richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o, su motivata richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o, su motivata richiesta, da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 14 – Costituzione dell’Assemblea e deliberazioni

Ogni socio (fondatore, ordinario, onorario o sostenitore) ha diritto ad un voto.

Per la validità delle delibere assembleari si fa pieno riferimento all’Art. 21 del Codice Civile.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un’ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l’unanimità dei soci fondatori. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto.

L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per la straordinaria è necessaria anche l’unanimità dei soci fondatori presenti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto intervenuti, parere favorevole del Consiglio Direttivo a maggioranza e parere dei soci fondatori presenti espresso all’unanimità.

Art. 15 – Svolgimento e verbalizzazione dei lavori dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea è eletto di volta in volta dall’Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell’Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci.  Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Segretario dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, designati dall’assemblea in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti. Per l’elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

Art. 16 –Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da nove membri.

2) Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.

3) Il Consiglio rimane in carica per tre anni, i consiglieri sono rieleggibili.

4) In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono, insieme agli altri, a conclusione del triennio. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

5) Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno e nella prima seduta, il Consiglio di Presidenza, composto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dal Consiglio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

6) Il Consiglio Direttivo può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più consiglieri o, a seconda delle necessità, anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo i quali, in ogni caso non potranno essere considerati componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 17 – Competenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 

b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d)  stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;

e) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

f)  decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;

g) approva i progetti di rendicontazione annuale preventiva e consuntiva da presentare all’Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;

h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le modalità di svolgimento;

i)  nomina e revoca, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

j)  conferisce e revoca procure;

k) compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea dei Soci che delibera con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

l)  provvede alla straordinaria amministrazione;

m)  predispone le liste elettorali;

n) svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

o) in caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

p) in caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio del Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

q) i Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto. 

 

Art. 18 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure, sempre su convocazione del Presidente, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri e, comunque, con cadenza bimestrale.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà avvenire anche telefonicamente nelle ventiquattro ore precedenti.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Dello svolgimento dell’incontro sarà redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19 – Regolamento

Il Consiglio Direttivo può proporre, elaborare e deliberare l’adozione di uno o più regolamenti per la disciplina delle attività dell’Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi, anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro consigliere.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 21 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza od impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 23 – Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l’ausilio di consulenti interni o esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili e la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Associazione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il rendiconto annuale.

Art. 24 – Addetto alle relazioni esterne ed assegnazione di altri incarichi

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i propri componenti, un addetto alle relazioni esterne che curerà i rapporti con i soci e gli esterni dando notizia delle decisioni e delle iniziative sociali e quant’altro gli venga delegato dal Consiglio Direttivo, tenendo i rapporti con i terzi e fungendo, allo stesso tempo, da addetto stampa affinché le attività dell’Associazione possano essere diffuse con i più comuni e conosciuti mezzi di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può, ancora, delegare a componenti lo stesso o anche ad altri soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, incarichi specifici nell’interesse del raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione stessa, quali, ad esempio, addetto alla cura ed alla gestione di un eventuale sito Web (Web Master).

Art. 25 – Nomina e composizione del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, formato da numero tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica per tre anni ed ha il compito di controllare ed approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo redatto dal tesoriere prima della sua presentazione, per l’approvazione definitiva, all’Assemblea dei soci. Il Collegio nomina, al proprio interno, tra i membri eletti, un membro con funzioni di presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea dei Soci.

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Il primo Collegio dei Revisori viene nominato nell’atto costitutivo.

Art. 26 – Rendiconto annuale consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 27 – Anno Sociale

L’anno sociale decorre al 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 29 – Norme Elettorali

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e sulla base delle candidature individualmente presentate.

Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea per le votazioni.

Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 30 giorni prima della data fissata dall’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

Possono essere candidati tutti i soci (fondatori, ordinari, onorari, sostenitori) in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno sociale cui si riferiscono le elezioni e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell’Assemblea.

La lista dei candidati dovrà essere resa pubblica, a cura del Consiglio Direttivo uscente, almeno 8 giorni prima della data fissata dall’Assemblea, mediante affissione all’Albo e/o pubblicazione sull’eventuale sito Web dell’Associazione. 

Art. 30 – Comunicazioni e divulgazione attività

Tutte le comunicazioni rivolte ai soci e/o la divulgazione delle attività organizzate dall’Associazione, si intendono regolarmente notificate con l’invio mezzo posta elettronica agli interessati e/o con la pubblicazione sul sito web dell’Associazione che conferisce, a quanto inviato e/o pubblicato, forma di regolare ufficialità e pubblicità.

Art. 31 – Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 32 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dall’Art. 15 comma 6; se necessario, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra Associazione che per legge, Statuto o regolamento, persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 33 – Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme che regolano la gestione delle Associazioni sul territorio nazionale.

Il presente Statuto, redatto in maniera informatizzata, costituito da n. 13 pagine, scritte su una sola facciata e numerate progressivamente dal n. 1 al n. 13, compresa la pagina destinata alla firma dei soci fondatori, viene letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori firmatari in Messina addì 19 marzo 2014

Barone Concetta

Cassalia Pasquale

Crupi Rosa

Di Benedetto Maria Ausilia

Grasso Antonino

Impala Francesca

Iuzzolini Vittoria

Mauceri Maria Antonietta

Miceli Angelo

Olivo Antonino

Passari Domenica

Ricevuto Gustavo 

Stazzone Claudio

Tamà Giovanni

Trupiano Mario

Zafarana Renato